L’Italia ha recepito in via definitiva, con il D.Lgs. n. 24/2023, la Direttiva UE n. 2019/1937 sul whistleblowing volta a preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni di disposizioni normative nazionali o europee sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private. Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.
Che cos’è il Whistleblowing?
Il termine whistleblowing indica la rivelazione spontanea di un soggetto che segnala una violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Il whistleblower che segnala, denuncia o divulga tali informazioni di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato è tutelato nei confronti di possibili ritorsioni.
Quale è l’ambito di applicazione del whistleblowing nel settore privato?
La tutela dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo trova applicazione nel settore privato ai soggetti con mediamente almeno 50 dipendenti, a coloro che operano in specifici settori disciplinati dall’Unione Europea nonché agli enti ai quali si applicano modelli di organizzazione gestione e controllo.
Quali sono i soggetti tutelati?
Le tutele si applicano non solo nei confronti di coloro che, operando nell’organizzazione in forza di un rapporto di lavoro, effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, ma anche in favore di una più amplia platea di soggetti che hanno un legame con gli stessi (es. il facilitatore, colleghi di lavoro, legami affettivi).
Quali violazioni sono oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione?
Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni – sia commesse sia che si ritiene potrebbero esserlo – che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
Il whistleblower deve essere venuto a conoscenza di informazioni nel contesto lavorativo presente o passato e sono irrilevanti i motivi che lo inducono ad agire.
Divieto di ritorsione
Il whistleblower è tutelato in caso di ritorsioni ovvero di azioni poste in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione che gli hanno provocato un danno ingiusto.
Tale tutela copre una vasta gamma di possibili ritorsioni (es. licenziamento, adozione di misure disciplinari, molestie, intimidazioni, sospensioni, mutamento di funzioni) e agisce solo qualora le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell’ambito di applicazione della tutela.
Inoltre, il whistleblower deve aver azionato i canali previsti e deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.
Protezione dalle ritorsioni
Gli atti che violano il divieto di ritorsione sono nulli e l’autorità giudiziaria adotta tutte le misure per assicurare la tutela del whistleblower quali il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, la cessazione della condotta in violazione e la nullità degli atti adottati. Inoltre, è prevista l’inversione dell’onere della prova.