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TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER STIPENDIO AI LAVORATORI DIPENDENTI.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI PER STIPENDIO AI LAVORATORI DIPENDENTI.

 

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzionenonché́ ogni anticipo di essa, attraverso mezzi tracciabili.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Tali obblighi non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, a quelli di lavoro domestico o comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola gli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Il comma 912 della Legge di Bilancio 2018 fornisce una precisa indicazione, non tanto sui datori di lavoro obbligati a seguire la nuova normativa sul pagamento degli stipendi, ma letteralmente quali sono i rapporti di lavoro ai quali si applica la normativa. Infatti, “Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142″.

La conseguenza è che risulta obbligatorio il pagamento degli stipendi tramite banca o posta (e quindi vietato il pagamento in contanti), nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
  • contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • collaborazione coordinate e continuative o cococo;
  • lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
  • contratti di lavoro con soci di cooperative;
  • qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

 

Sono esclusi da tale obbligo tutti i rapporti che non sono di lavoro subordinato o di collaborazione, quali ad esempio i tirocini formativi (o stage). Gli stagisti possono essere pagati in contanti, o per meglio dire, il datore di lavoro può erogare l’indennità di partecipazione, ossia il compenso previsto per lo stage.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, i compensi derivanti da borse di studi e rapporti autonomi di natura occasionale (le cosiddette prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 2222 del codice civile).

Indennità e rimborsi

Di particolare interesse è la precisazione riguardante le componenti della paga che sono interessate dalla disciplina in oggetto.

Il divieto di pagamento in contanti riguarda, in via generale, ciascun elemento della retribuzione e ogni anticipo della stessa.

In tema di indennità e rimborsi, componenti spesso erogati a dipendenti e collaboratori, l’INL precisa quanto segue:

  • l’obbligo di pagamento tracciato si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (ad esempio anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti. Tali somme sono infatti erogate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) e hanno natura solo restitutoria
  • al contrario, per quanto riguarda l’indennità di trasferta (quale la diaria per il rimborso forfettario delle spese sostenute), in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), è necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.

 

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