Il Ticket per il licenziamento è un contributo che viene versato, interamente a carico del datore di lavoro, a fronte di un licenziamento di un proprio dipendente.
Il Ticket sul licenziamento che viene versato dal datore di lavoro, contribuisce all’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi, qualora spettante, al lavoratore, una volta interrotto il rapporto di lavoro.
Quando Si Versa Il Ticket Sul Licenziamento?
Il ticket viene versato in un’unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui il rapporto di lavoro si è interrotto. Il lavoratore non è tenuto a contribuire in alcun modo a questa spesa, a totale carico del datore di lavoro.
Il contributo viene pagato dal datore di lavoro in misura uguale a prescindere che si tratti di un contratto di lavoro part time o full time, come sancisce l’art. 2 della legge 92/2012, la misura in cui viene versato il contributo è pari al 41% del massimale Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni.
Il ticket licenziamento, oltre che per i licenziamenti, è dovuto anche in caso di:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Rapporto Di Lavoro Inferiore A 12 Mesi
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto entro l’anno, il ticket va riproporzionato in base ai mesi lavorati.
Ci sono dei casi specifici in cui il ticket per il licenziamento non è dovuto,
- Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore;
- Durante una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti , nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.;
- Nelle interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Durante l’interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020. Questo è quanto si apprende con il messaggio INPS n. 1400 del 29 marzo 2022;
- Nelle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Per il calcolo occorre tenere di conto che:
- l’importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, part-time o full-time. Il contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
- Se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va parametrato in base agli effettivi mesi di lavoro.
- Occorre considerare come intera mensilitàquella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.
Per quanto riguarda il computo dell’anzianità aziendale occorre tenere in considerazione che:
- non si deve tener conto dei periodi di congedo per maternità né dei periodi di aspettativa non retribuita;
- devono essere considerati periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con tipologia di contratto a termine, qualora il datore di lavoro abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale;
- se il lavoratore è passato alle dipendenze del datore di lavoro in seguito a operazioni societarie occorre considerare anche il rapporto intercorso con l’azienda cedente