Malattia: che cos’è
La malattia è uno stato patologico che comporta un’incapacità lavorativa temporanea ovvero la totale impossibilità temporanea della prestazione. Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all’alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.
Adempimenti da parte del lavoratore ammalato
I principali adempimenti a cui è tenuto il lavoratore ammalato sono:
- obbligo di avvisare il datore di lavoro;
- obbligo di certificare lo stato di malattia;
- obbligo di reperibilità durante la malattia.
Con riferimento al primo obbligo, in caso di malattia, anche di un solo giorno, il lavoratore è tenuto ad avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’assenza; il tempo entro cui deve avvisare, è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva, fermo restando che il datore di lavoro può stabilire tempi e metodi con un eventuale regolamento interno.
Con riferimento all’obbligo di certificazione, il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente dal medico curante o, in alternativa, consegnare il certificato medico alla ditta, entro 2 giorni dal rilascio.
In caso di certificato medico rilasciato in modalità cartacea invece che telematica, questo deve essere redatto in duplice copia e tale modalità rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale dell’invio telematico in quanto viene riconosciuta l’ammissibilità (e la conseguente titolarità a giustificare l’assenza dal lavoro) solo in caso di motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale che non rendono possibile la trasmissione elettronica della certificazione.
Decorrenza dell’indennità di malattia
Come precisato dall’INPS con la circ. n. 147/1996, la malattia decorre:
– in caso di visita ambulatoriale, dalla data in cui viene prodotta la certificazione medica, che coincide con la data di inizio della malattia;
– in caso di visita domiciliare, dal giorno del rilascio del certificato, oppure dal giorno precedente la sussistenza dello stato morboso;
– qualora la visita medica venga effettuata al termine della giornata lavorativa, la prognosi ricomprende anche la giornata lavorativa.
In caso di guarigione anticipata, l’INPS ha chiarito che il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Il lavoratore che intende riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Reperibilità durante le fasce orarie
Al fine di consentire un controllo in merito allo stato di malattia del lavoratore, il D.M. 8 agosto 1985 ha previsto l’obbligo del lavoratore del settore privato di essere reperibile durante il periodo di malattia presso il domicilio indicato nel certificato, tutti giorni (compresi festivi e non lavorativi) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Si ricorda che il D.M. 11 gennaio 2016 ha previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Assenza dalla visita medica di controllo
Con riferimento agli aspetti economici che impattano sull’indennità di malattia, l’assenza alle visite mediche di controllo, salvo casi di giustificato motivo che dovrà essere dimostrato dal lavoratore, comporta l’applicazione di un sistema sanzionatorio “incrementale” nella seguente misura e avendo a riferimento lo stesso evento malattia:
assenza | sanzione |
Prima visita di controllo | Perdita totale del trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia |
Seconda visita di controllo | Riduzione del 50% del trattamento economico per i giorni successivi al 10° |
Terza visita di controllo | Sospensione erogazione indennità INPS |
Resta inteso che l’assenza alla visita medica di controllo con perdita del diritto all’indennità di malattia a carico INPS comporta il venir meno al diritto del lavoratore a percepire l’integrazione a carico azienda; infatti, poiché i contratti collettivi stabiliscono un obbligo di integrazione all’indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti previsti dal contratto stesso, la perdita del diritto all’indennità previdenziale comporta il mancato riconoscimento conseguentemente dell’integrazione a carico azienda.
Oltre all’aspetto sanzionatorio di tipo economico (indennità INPS e/o indennità a carico azienda) l’eventuale assenza del lavoratore durante le fasce di reperibilità costituisce un inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, che comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.