Un diritto soggettivo del lavoratore come si esercita se il datore di lavoro vanta un potere direttivo e direzionale?
Le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente garantito, irrinunciabile e indisponibile del lavoratore. Cosa significa?
Che è previsto dalla Costituzione Italiana, che il lavoratore non vi può rinunciare (le ferie si fruiscono, salvo una deroga di cui parleremo) e che il lavoratore vanta il solo diritto di goderle, ma non decide quando.
L’Art. 36 al comma 3 recita: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Tuttavia il diritto di fruizione non corrisponde al diritto di disposizione.
Infatti, l’art. 2109 del Codice Civile prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.
L’imprenditore deve, quindi, preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie (le c.d. finestre, ovverosia i periodi nell’anno nei quali l’azienda ne ammette il godimento).
La normativa attuale (Dlgs. n. 66/2003) fissa il periodo di ferie maturate annuale nella misura di quattro settimane.
Il periodo feriale maturato dev’essere goduto entro scadenze legali, in caso contrario l’azienda si espone a sanzioni amministrative e ad un aggravio dei costi, nonché a sanzioni indirette in materia di sicurezza sul lavoro, e pertanto ha tutto il diritto (l’azienda) di decidere di porre in ferie un lavoratore per evitare queste situazioni:
- due settimane delle 4 che si maturano ogni anno devono essere godute entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione (cd. ferie obbligatorie); la fruizione di queste settimane è possibilmente continuativa. Le ferie hanno l’obiettivo primario di ripristinare le energie psico-fisiche perse dopo un anno di lavoro
- le due settimane residue devono essere godute nei 18 mesi successivi l’anno di maturazione (esempio: le ferie maturate al netto di quelle obbligatorie e che residuano nel 2021 devono essere godute entro il 30 giugno 2022). Se non avviene, le ferie non vengono perse, ma il dipendente e l’azienda sono tenuti a versare all’INPS la contribuzione sul relativo valore, contribuzione successivamente restituita dall’INPS una volta fruite.
Se l’azienda incorre in queste sanzioni è perché le ferie devono essere OBBLIGATORIAMENTE fruite entro queste scadenze.
Spetta quindi all’azienda decidere di quante ferie possono godere i dipendenti al netto delle due settimane annue (quelle obbligatorie) e spetta all’azienda decidere quando possono essere godute, tenendo delle esigenze produttive ed economiche e dei bisogni personali dei lavoratori sulla base di un principio di non discriminazione che accompagna le parti durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Nella valutazione, l’azienda deve verificare il saldo ferie di ogni dipendente e, sulla base di questo, comunicargli che deve godere di un numero di giorni tali da rispettare gli obblighi legali o contrattuali (esempio, se il lavoratore deve godere di 2 settimane di ferie obbligatorie ma ne ha chiesta solo una, l’azienda deve fargli fare anche l’altra entro la fine anno, anche se il lavoratore si rifiuta oppure se il lavoratore non ha più fruito delle ferie residue degli anni passati è necessario che si allinei e velocemente).
Il datore deve comunicare all’inizio dell’anno la finestra temporale durante la quale i dipendenti possono collocare le ferie estive e/o il periodo di ferie collettive per chiusura del reparto, dell’ufficio o dell’intera azienda.
La comunicazione del periodo feriale segue pertanto questo iter:
- l’azienda comunica le finestre in forma scritta ad esempio con circolare interna o con l’uso del regolamento aziendale
- il dipendente effettua la richiesta di periodo feriale in forma scritta
- l’azienda risponde positivamente o negativamente in forma scritta
Alcune ulteriori precisazioni utili.
Il contratto collettivo applicato dal rapporto di lavoro dipendente può prevedere la maturazione di ulteriori periodi feriali. In questo caso, le ferie annue maturate eccedenti le 4 settimane legali SONO MONETIZZABILI, significa che, previa richiesta del lavoratore, è possibile trasformarle in denaro e di conseguenza decurtarle dal residuo a disposizione.
Il datore di lavoro, una volta autorizzato il periodo feriale, può revocarlo per motivi organizzativi/produttivi o può richiamare il lavoratore dalle ferie. In questo caso le ferie saranno recuperate in altro periodo.
La malattia sospende le ferie. Significa che in caso di malattia insorta durante il periodo feriale, al lavoratore spetta l’indennità di malattia e il periodo feriale eventualmente non goduto sarà recuperato in altro momento.
Durante il periodo di ferie matura il TFR.