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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Contratto di lavoro a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo determinato é caratterizzato dall’apposizione di un termine che predetermina la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Al momento della scadenza del termine, il rapporto cessa senza bisogno di alcun preavviso.

Forma del contratto

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, a pena di inefficacia, ad eccezione per i rapporti di durata inferiore ai 12 giorni.
Una copia dell’atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto deve contenere la specificazione delle ragioni giustificative:

  • sempre, in caso di rinnovo;
  • solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi, in caso di proroga.

 

Durata del contratto

La durata massima è fissata in 24 mesi.
Il limite di 24 mesi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore può essere raggiunto per effetto:

  • di un unico contratto;
  • di una successione di contratti di durata inferiore.

Con particolare riferimento al secondo caso si devono computare:

  • i contratti a tempo determinato conclusi tra le stesse parti per “mansioni di pari livello e categoria legale”, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro;
  • i periodi di missione svolti tra le stesse parti per “mansioni di pari livello e categoria legale” nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Il limite in argomento non trova applicazione con riferimento:

  • alle attività stagionali ex DPR 7.10.63 n. 1525;
  • ai contratti a termine aventi ad oggetto, in via esclusiva, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Il limite di 24 mesi può essere derogato:

  • dai contratti collettivi, anche aziendali;
  • o mediante la stipulazione di un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti per un massimo di ulteriori 12 mesi dinnanzi alla ITL competente (c.d. “deroga assistita”).

 

Deroga assistita

L’ulteriore contratto a tempo determinato “in deroga”, della durata di 12 mesi, può essere stipulato sia allo scadere del nuovo limite legale massimo di 24 mesi, sia quando il limite massimo raggiunto sia quello individuato dalla contrattazione collettiva. Inoltre, tali contratti (al pari degli altri stipulati autonomamente dalle parti) devono:

  • necessariamente contenere la causale, fermo restando che l’intervento dell’Ispettorato non ha alcun effetto certificativo in ordine alla effettiva sussistenza della causale indicata;
  • rispettare il c.d. “stop and go”, in quanto il contratto a termine “in deroga” non rappresenta una proroga, ma un rinnovo e, quindi, a tutti gli effetti, un nuovo contratto.

 

Causali

Fino a 12 mesi i contratti possono essere acausali. Laddove il contratto a tempo determinato abbia una durata superiore a 12 mesi (comunque non eccedente i 24 mesi) è necessario indicare una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori. In quest’ultimo caso, sul contratto a termine consegnato al lavoratore assunto in sostituzione non deve esserci alcun riferimento al motivo della sostituzione legato a motivi di salute del sostituito o di suoi familiari ed affini;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Proroghe

Il termine può essere prorogato, per un massimo di quattro volte con il consenso del lavoratore e fermo restando il limite massimo di 24 mesi:

  • nei primi 12 mesi, senza l’indicazione della causale;
  • in caso di superamento dei 12 mesi, indicando una delle causali ex art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.

L’indicazione della causale è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche se il superamento avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi.
La proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il limite di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rinnovo. Si ricade nell’ipotesi del rinnovo anche nel caso in cui un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto.
L’obbligo di introdurre le causali alle proroghe superiori a 12 mesi non si applica:

  • ai contratti per attività stagionali;
  • alle start up innovative per 4 anni dalla costituzione, ovvero per il più limitato periodo previsto per le start up già esistenti.

Il numero massimo di proroghe consentite è di 4 nell’arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

 

Rinnovi

I rinnovi contrattuali possono essere disposti entro il limite di 24 mesi, a condizione che siano sempre indicate le causali. Tale disposizione non si applica:

  • al lavoro stagionale;
  • e alle start up innovative per 4 anni dalla costituzione, ovvero per il più limitato periodo previsto per le start up già esistenti.

Ai fini della legittima riassunzione a termine del medesimo lavoratore occorre rispettare un intervallo (c.d. “stop and go”) di almeno:

  • 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi.

L’obbligo di rispettare lo stop and go non si applica:

  • al lavoro stagionale;
  • nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
  • alle start up innovative per 4 anni dalla costituzione, ovvero per il più limitato periodo previsto per le start up già esistenti.

 

Limiti quantitativi

Il limite legale di utilizzo dei contratti a termine è pari al 20%:

  • dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda al 1° gennaio dell’anno di assunzione ovvero al momento dell’assunzione, nel caso di attività iniziata nel corso dell’anno;
  • con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5%.

Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti il ricorso ad un contratto di lavoro a termine è sempre possibile.
La contrattazione collettiva, anche aziendale, può derogare al limite del 20%, essendo abilitata a individuare limiti diversi, sia in aumento che in diminuzione.

È inoltre previsto che nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo sia pari al 30% della forza aziendale.

Divieti

L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle Impugnazione del contratto

Il contratto a tempo determinato ritenuto illegittimo può essere impugnato, con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale), entro il termine di decadenza di 180 giorni.

 

 

 

 

Recesso

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
In assenza di giusta causa:

  • in caso di licenziamento, il lavoratore potrà richiedere, come risarcimento, il pagamento delle mensilità che avrebbe percepito sino al termine prefissato del contratto;
  • in caso di dimissioni, il datore di lavoro che dimostri il danno causato dal recesso anticipato potrà chiederne il risarcimento.

Per le parti è possibile recedere prima del termine di comune accordo, con un accordo di risoluzione consensuale.

Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni in materia di lavoro a termine determina l’applicazione di sanzioni che possono tradursi, a seconda della tipologia di obbligo violato, in:

  • trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato;
  • maggiorazione della retribuzione dovuta al lavoratore;
  • sanzioni amministrative pecuniarie.

Superamento dei limiti di durata

In caso di stipulazione di un contratto a termine con una durata superiore a 12 mesi ed in assenza delle condizioni di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015, il contratto si trasforma in un contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Il superamento del limite dei 24 mesi determina la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato con effetto dalla data di tale superamento.
Con riguardo alla durata del contratto “in deroga”, in caso di superamento del termine fissato si prevede la trasformazione a tempo indeterminato del contratto a partire dalla data di stipulazione. Tale conseguenza è prevista anche nell’ipotesi di inosservanza della procedura dinnanzi alla ITL.

Prosecuzione oltre la scadenza

Fermi i limiti di durata massima, se un rapporto a tempo determinato prosegue “di fatto” oltre la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, al lavoratore spetta una maggiorazione retributiva, per ogni giorno di continuazione, pari:

  • al 20% fino al decimo giorno successivo;
  • al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto prosegue oltre 30 giorni, per i contratti di durata inferiore a 6 mesi, e fino a 50 giorni, negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei suddetti termini. In caso di superamento dei predetti periodi (che sono normativamente “coperti” dall’originaria comunicazione UniLav) senza alcuna formalizzazione di proroga troverà applicazione la maxisanzione per lavoro nero a partire dal 31° o dal 51° giorno.

Violazione dei limiti di “stop and go”

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro:

  • 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
  • o 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi;
  • il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

La violazione dei limiti comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto.

Violazione delle condizioni di proroghe e rinnovi

Il contratto si trasforma a tempo indeterminato per la mancata indicazione della causale:

  • se il rapporto ha una durata superiore a 12 mesi;
  • in caso di rinnovo del contratto, indipendentemente dalla sua durata;
  • in caso di proroga oltre i 12 mesi.

Il superamento del numero massimo di 4 proroghe determina la trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Superamento del limite quantitativo

Il superamento del limite quantitativo non determina la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, bensì l’esclusiva l’applicazione, per ciascun lavoratore, di una sanzione amministrativa di importo pari al:

  • 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, in caso di assunzione di un lavoratore in eccesso;
  • 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, ove il numero dei lavoratori assunti in eccesso sia superiore a uno.