Se sei un neopapà, ti informo è stato stabilizzato e reso strutturale il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, nella misura già prevista per figli nati, adottati o affidati nel 2021.
Per i figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2022 il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, anche non continuativi
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da utilizzare in accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di concedo di maternità spettante a quest’ultima
Puoi fruire dei congedi nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino, all’ingresso in famiglia o all’entrata del minore in caso di adozione internazionale.
Quanto ti spetta
Al padre lavoratore spetta un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione giornaliera.
L’indennità è corrisposta tuo dal datore di lavoro direttamente nella busta paga.
Quali comunicazioni devi fare
Devi comunicare, al datore di lavoro e in forma scritta, la tua decisione di fruire del congedo con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
Se le indennità sono corrisposte direttamente dal datore di lavoro, non dovrai presentare nessuna domanda scritta all’INPS.
Se le indennità, invece, sono corrisposte dall’Istituto previdenziale, dovrai presentare apposita domanda (dal sito INPS o presso un patronato).
In caso di richiesta di congedo facoltativo, sarà necessario allegare alla domanda la dichiarazione della madre, che autorizza il padre.